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Ordinanza sindacale n.4

Oggetto: Festival dell’Alta Felicità. Divieto temporaneo di vendita per asporto e di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché di bevande alcoliche superiori a 21 gradi, su tutto il territorio comunale, dalle ore 01.00 di Venerdì 24 luglio 2026 alle ore 24.00 di Domenica 26 luglio 2026.
Data:
Giovedì, 23 Luglio 2026
Ordinanza sindacale n.4

Descrizione

Comune di Chiomonte

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 23/07/2026
Oggetto: Festival dell’Alta Felicità. Divieto temporaneo di vendita per asporto e di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché di bevande alcoliche superiori a 21 gradi, su tutto il territorio comunale, dalle ore 01.00 di Venerdì 24 luglio 2026 alle ore 24.00 di Domenica 26 luglio 2026.
IL SINDACO
VISTA la nota prot. 0171710 del 20.07.2026 del Prefetto di Torino, pervenuta in data 22.07.2026 ns. n. prot. 3668 avente ad oggetto “Festival dell’Alta Felicità a Venaus dal 24 al 26 luglio pp.vv.”, indirizzata, tra gli altri, ai Sindaci dei Comuni di Venaus, Susa, Chiomonte, Bussoleno, Giaglione e San Didero;
Preso atto che, dal venerdì 24 luglio alla domenica 26 luglio 2026, è in programma a Venaus il “Festival dell’Alta Felicità”, manifestazione che, verosimilmente, comporterà l’arrivo in Val Susa di diverse migliaia di persone;
Preso atto, altresì, che nella medesima nota prefettizia è stato evidenziato che, negli anni passati, contestualmente allo svolgimento della manifestazione, alcune migliaia di partecipanti si sono resi protagonisti di atti di intemperanza, contestazione e violenza nelle aree interessate dai lavori dell’Alta Velocità “Torino - Lione”;
Rilevato che la Prefettura di Torino ha comunicato che, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 15 luglio 2026, è stata condivisa la necessità, a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, dell’adozione di provvedimenti sindacali finalizzati a vietare, nel periodo compreso tra venerdì 24 e domenica 26 luglio 2026, la vendita per asporto e la detenzione di qualsiasi bevanda in contenitori idonei all’offesa della persona, nonché la somministrazione, la vendita e l’asporto di bevande alcoliche superiori a 21 gradi, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone;
Ritenuto di fare proprie le valutazioni e le indicazioni formulate dalla Prefettura di Torino nella citata nota prot. 0171710 del 20.07.2026 del Prefetto di Torino, pervenuta in data 22.07.2026 ns. prot. n. 3668, in quanto connesse a esigenze di prevenzione, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e salvaguardia dell’incolumità delle persone;
Considerato che bottiglie di vetro, contenitori di vetro, lattine e altri contenitori rigidi possono costituire oggetti idonei all’offesa della persona, soprattutto in contesti caratterizzati da elevato afflusso di pubblico, spostamenti di gruppi di persone e possibili situazioni di tensione;

Considerato, inoltre, che la somministrazione, la vendita, l’asporto e il consumo non controllato di bevande alcoliche ad alta gradazione possono aggravare le condizioni di rischio per l’ordine pubblico, la sicurezza urbana e l’incolumità delle persone;
Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta della Prefettura adottando un provvedimento contingibile e urgente, esteso a tutto il territorio comunale, al fine di prevenire situazioni di pericolo e concorrere alle misure di sicurezza disposte in ambito provinciale;
VISTO l’art. 7, comma 4, della L.R. 38/2006 e s.m.i. e visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato in coerenza con la disposizione della Prefettura di Torino sopra richiamata e sarà trasmesso alla medesima Prefettura ai fini del coordinamento delle misure di sicurezza;
Visto lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover intervenire con la presente ordinanza ravvisando la sussistenza
di contingibilità ed urgenza del provvedimento.
ORDINA
dalle ore 01.00 di venerdì 24 luglio 2026 alle ore 24.00 di domenica 26 luglio 2026, su tutto il territorio comunale di Chiomonte:
-
il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, contenuta in bottiglie di vetro, contenitori di vetro o lattine;
-
il divieto di detenzione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, contenuta in bottiglie di vetro, contenitori di vetro o lattine;
-
il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche aventi gradazione superiore a 21 gradi, in qualsiasi contenitore;
-
il divieto di detenzione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche aventi gradazione superiore a 21 gradi, in qualsiasi contenitore;
-
il divieto di erogazione, mediante distributori automatici, di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro o lattine, nonché di bevande alcoliche aventi gradazione superiore a 21 gradi.
I divieti di vendita ed erogazione si applicano a pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali alimentari, operatori del commercio su area pubblica, attività temporanee di vendita o somministrazione, circoli, associazioni, distributori automatici e a ogni altro soggetto che venda o somministri bevande al pubblico nel periodo indicato.

Il divieto di detenzione si applica a chiunque si trovi, nel periodo indicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Resta consentita la somministrazione assistita all’interno dei locali e dei dehors regolarmente autorizzati, purché non comporti la consegna al cliente, per l’asporto o per il consumo su area pubblica al di fuori dell’area di somministrazione, di bottiglie di vetro, contenitori di vetro o lattine, fermo restando il divieto di somministrazione, di vendita per asporto e di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche superiori a 21 gradi.
DISPONE
-
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente;
-
che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, alla Stazione Carabinieri competente e agli organizzatori della manifestazione;
-
che gli organizzatori della manifestazione collaborino alla diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli operatori economici e i soggetti coinvolti nell’evento;
-
che gli organi di Polizia siano incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
Chiomonte, 23/07/2026
Il Sindaco
Ing. Roberto Garbati

A cura di

Ufficio segreteria / amministrativo
Indirizzo: Via Vescovado n. 1 - 10050 Chiomonte (TO)

Telefono:
012254104 - 012254633
Email:
info@comune.chiomonte.to.it
PEC:
segreteria.chiomonte@pec.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

23/07/2026 15:40




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